Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

“PROCEDURE − PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO”

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

 

PREMESSA

CAMPUS BIO-MEDICO S.p.A. (di seguito “CBM SPA” o “la Società”) ha adottato ed

efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello”) e, con la presente “Procedura Whistleblowing” (di

seguito anche solo “Procedura”), che è parte integrante del Modello, intende

regolamentare l’utilizzo dei canali di segnalazione attivati in ottemperanza a quanto

previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 231/2021 e dal D. Lgs. n. 24/2023, riguardante la protezione

delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative

nazionali.

 

ART. 1 - RIFERIMENTO NORMATIVO

La legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un

rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha esteso per la prima volta la tutela del c.d.

“whistleblower” al settore privato, prevedendo specifici obblighi a carico degli enti nei

Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

La stessa normativa prevedeva che all’interno dei Modelli di organizzazione e gestione

fossero individuati uno o più canali di comunicazione, tali da garantire la riservatezza

dell’identità del segnalante, che consentissero a quest’ultimo di presentare segnalazioni

circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/2001, di cui lo stesso

fosse venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte presso l’Ente (questo il contenuto

dell’art. 6, co. 2 bis del decreto), prevedendo misure di tutela che ponessero il segnalante

al riparo da eventuali discriminazioni o misure ritorsive subite in ragione dell’effettuata

segnalazione.

Il Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezi0one delle

persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la

protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha

recepito la Direttiva Europea emanata al fine di garantire ai segnalanti una sempre

maggiore tutela e protezione da ritorsioni e favorire l’emersione degli illeciti, con l’obiettivo

di incentivare l’utilizzo dello strumento del whistleblowing sia nel settore pubblico che nel

settore privato.

La presente procedura è, quindi, finalizzata a dare attuazione a tale decreto e, in

particolare, fa riferimento a:

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24;

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 adottato da CBM

S.p.A. di cui costituisce parte integrante;

- Direttiva (UE) 2019/1937;

- Codice Etico;

- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);

- Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.);

- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del

diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni

normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne,

approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

 

Art. 2 – SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei

a garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento di segnalazioni. Ciò, al fine di risolvere o, se

possibile, di prevenire eventuali problematiche che potrebbero derivare da un illecito

aziendale o da un'irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità

rapidamente e con la necessaria riservatezza.

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- garantire la riservatezza dell’identità della persona del segnalante, del facilitatore,

della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione,

nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante da condotte ritorsive e/o

discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati direttamente o indirettamente

alla segnalazione, nonché informare circa la protezione dalle ritorsioni;

- garantire un uso corretto e non improprio e/o abusivo dello strumento da parte del

segnalante;

- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

La presente Procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo adottato da CBM SPA ai sensi del d.lgs. 231/2001.

 

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

3.1 La presente procedura si applica alle seguenti persone che segnalano violazioni di

cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, le quali

svolgono la loro mansione/incarico per conto o nell’interesse della Società e, in particolare:

- ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di

lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015

ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);

- ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa ex art. 409 c.p.c., nonché ai titolari di rapporti di collaborazione

“organizzata dal committente”, ex art. 2 D.lgs. 81/2015;

- ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano

opere in favore di terzi;

- ai liberi professionisti e ai consulenti;

- ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti;

- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo,

vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.

Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra non rilevano quali

segnalazioni whistleblowing.

3.2 La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione

avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni

sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

a) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle

violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3.3 Le tutele previste dalla presente procedura si applicano anche:

a) ai facilitatori, ossia quelle persone fisiche che assistono una persona segnalante nel

processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo);

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono

legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto

lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e

corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone

lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della

predetta persona.

 

ART. 4 - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni Whistleblowing sono quelle aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai

sensi del D.lgs. 231/2001 o, comunque, fatti – anche meramente omissivi – che possano

integrare illeciti, irregolarità o condotte in violazione del Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo adottato da CBM SPA, nonché del Codice Etico e/o delle procedure

aziendali interne alla Società, di cui si è avuta conoscenza nell’ambito del proprio contesto

lavorativo.

CBM S.p.A. ritiene, altresì, eventi certamente meritevoli di segnalazione:

- le azioni suscettibili di arrecare un danno o pregiudizio patrimoniale o di immagine o

reputazionale a CBM S.p.A.;

- le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute e alla sicurezza dei Dipendenti

di CBM S.p.A.

La Segnalazione deve essere effettuata in buona fede e la persona segnalante deve avere

un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate

siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Le Segnalazioni Whistleblowing prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano

comportamenti, atti od omissioni riscontrati direttamente dal segnalante, e devono

consistere in elementi di fatto precisi e concordanti. Non sono sufficienti, invece,

informazioni acquisite sulla base di semplici supposizioni, indiscrezioni o vociferazioni

scarsamente attendibili (cd voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio,

informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesemente prive di fondamento o

fuorvianti ovvero meramente dannose o offensive.

La procedura del whistleblowing non è istituita per contestazioni, rivendicazioni o richieste

legate ad un interesse di carattere personale della persona del segnalante che attengono

esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di

lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

 

ART. 5 - ELEMENTI DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante deve fornire gli elementi necessari affinché il ricevente la Segnalazione possa

procedere alla valutazione del fatto e operare le opportune verifiche autonomamente. In

particolare, le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e

concordanti, riguardanti fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e

devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta

illecita.

Si evidenzia che per beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. 24/2023, il Segnalante deve

specificare che si tratta di una Segnalazione di whistleblowing per la quale si intende

mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di

eventuali ritorsioni subite in ragione della Segnalazione. Tale specificazione consente,

laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, la

trasmissione tempestiva da parte di quest’ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire

le segnalazioni di whistleblowing. In assenza di tale chiara indicazione, la Segnalazione

potrebbe essere trattata come ordinaria e, quindi, non beneficiare delle suddette tutele.

Al fine di poter dare seguito in maniera adeguata alle verifiche e agli accertamenti a

riscontro della fondatezza dei fatti segnalati, la Segnalazione deve contenere i seguenti

elementi:

- generalità complete del segnalante, con indicazione della funzione lavorativa

svolta, salvo il caso in cui si tratti di segnalazione anonima;

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (es. data,

luogo) e delle circostanze in cui il segnalante ne è venuto a conoscenza, nonché

ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza

di quanto segnalato;

- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti oggetto di segnalazione sono stati

commessi;

- le generalità dell’autore delle condotte illecite segnalate o, in alternativa, altri

elementi in grado di consentire l’identificazione del medesimo (quali ad esempio la

qualifica rivestita o il servizio svolto in ambito aziendale);

- l’indicazione delle generalità di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti

oggetto di segnalazione o, in alternativa, altri elementi in grado di consentire

l’identificazione degli stessi (quali ad esempio la qualifica rivestita o il servizio svolto

in ambito aziendale);

- l’allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti

oggetto di segnalazione (oppure, ove questi non siano nella disponibilità del

whistleblower, l’indicazione degli estremi degli stessi, del luogo ove siano custoditi o

del soggetto che li detenga);

- ogni altra informazione che possa fornire un contributo utile all’attività di riscontro

circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non vengono prese in considerazione segnalazioni che sono manifestamente infondate

per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti ovvero di accertato

contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazioni

di illeciti corredate da documentazione non appropriata o inconferente.

 

ART. 6 - SEGNALAZIONI ANONIME

Sebbene la Società, a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini, incoraggi le

Segnalazioni nominative, ossia trasmesse non in forma anonima, ricordando che le

modalità di gestione sono state progettate al fine di garantire la massima riservatezza del

Segnalante nel pieno rispetto della normativa vigente, per le Segnalazioni anonime si

evidenzia quanto segue.

Le Segnalazioni anonime, e cioè quelle prive di elementi che consentano l’inequivocabile

identificazione dell’autore, vengono prese in considerazione solo qualora siano

adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a

contesti determinati.

Le Segnalazioni anonime, anche se trasmesse attraverso il canale interno e circostanziate,

sono equiparate alle Segnalazioni Ordinarie e per esse non troveranno applicazione le

garanzie e tutele previste per le cd. Segnalazioni Whistleblowing. Saranno, ad ogni modo,

registrate e conservate con la relativa documentazione non oltre 5 anni dalla ricezione, in

modo da essere rintracciate qualora il segnalante, che ha subito ritorsioni, venga

successivamente identificato e richieda le tutele previste dal d.lgs. 24/2023.

Le Segnalazioni anonime, non adeguatamente circostanziate e documentate, saranno

archiviate.

 

ART. 7 –CANALI PREDISPOSTI PER LA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

CBM SPA ha istituito dei canali di segnalazione interna che garantiscono la riservatezza

dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque

menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa

documentazione.

Il segnalante è quindi tenuto ad utilizzare esclusivamente i seguenti canali di ricezione della

Segnalazione, alternativi tra loro, predisposti da CAMPUS BIO-MEDICO SPA:

a. Piattaforma informatica denominata “Legality Whistleblowing” fornita da DigitalPA

S.r.l., accessibile attraverso il sito web di CBM SPA, mediante apposita sezione:

https://www.campusbiomedicospa.it, conforme alle indicazioni ed alle

caratteristiche contenute nelle Linee Guida ANAC e alle recenti novità introdotte

dal d.lgs. n. 24/2023. Tale canale - che consente di inviare via web, accedendo in

maniera del tutto riservata, una Segnalazione sia in forma nominativa, sia in forma

anonima - è da considerarsi preferenziale in quanto maggiormente idoneo a

garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del Segnalante e

misure adeguate di sicurezza e segretezza delle informazioni. Tutte le informazioni

inserite nella piattaforma sia dal segnalante sia dal Gestore sono cifrate tramite un

avanzato sistema di crittografia;

b. Trasmissione cartacea a mezzo raccomandata a/r della Segnalazione, da indirizzare in

via riservata e personale al Gestore delle segnalazioni whistleblowing di CBM S.p.A. al

seguente indirizzo: Via Alvaro del Portillo n. 200 – 00128 ROMA. In tal caso la Segnalazione

va inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente

alla fotocopia del documento di riconoscimento, che dovrà recare sulla busta l’indicazione

“DATI IDENTIFICATIVI”; la seconda contenente la Segnalazione, che dovrà recare sulla

busta l’indicazione “SEGNALAZIONE”. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una

terza busta sigillata che rechi all’esterno la dicitura “NON APRIRE – Riservata personale per

il Gestore delle segnalazioni Whistleblowing”);

c. Richiesta di incontro diretto al Gestore, da potersi effettuare anche tramite piattaforma,

che sarà fissato entro un termine ragionevole. In tal caso la Segnalazione, previo consenso

del segnalante, è documentata mediante verbale dell’incontro, che il Segnalante può

verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione. Il Gestore

concorderà con il Segnalante i successivi incontri, nell’ambito dei quali saranno forniti gli

aggiornamenti circa l’evoluzione del processo di gestione della Segnalazione e/o richieste

le necessarie integrazioni.

Qualora la Segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello indicato

nella presente procedura, laddove il dichiarante dichiari espressamente di voler

beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla

Segnalazione, la Segnalazione è considerata “Segnalazione Whistleblowing” e va

trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore, dando contestuale notizia

della trasmissione al Segnalante.

 

ART. 8. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA – PROCEDIMENTO

Il soggetto formalmente incaricato per la ricezione e l’analisi delle Segnalazioni è il Gestore

nominato, il quale ha pieno accesso a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento

del compito e che provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza,

effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

In ogni caso, durante tutta la gestione della Segnalazione è fatto salvo il diritto alla

riservatezza del segnalante.

A seguito della ricezione della Segnalazione il Gestore rilascia al Segnalante avviso di

ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (sul punto, si

consideri che, entro detto termine, la piattaforma comunica in automatico al segnalante

l’avviso di ricevimento).

Laddove la Segnalazione sia pervenuta attraverso canali di contatto diversi dalla

piattaforma informatica denominata “Legality Whistleblowing”, la conferma della ricezione

della Segnalazione verrà inviata al Segnalante solo qualora quest’ultimo abbia indicato i

propri recapiti di contatto.

A decorrere dal predetto rilascio il Gestore dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute e

manterrà costanti interlocuzioni nel corso delle quali potrà, se ritenuto indispensabile,

chiedere chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori al Segnalante e/o ad eventuali altri

soggetti coinvolti nella Segnalazione. A tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di

informazioni e/o documenti.

Qualora non sia possibile contattare il segnalante ovvero lo stesso non fornisca ulteriori

dettagli entro quindici giorni dalla richiesta, si procederà ad archiviare la Segnalazione.

A seguito della ricezione della Segnalazione il Gestore effettua una valutazione preliminare

di ammissibilità della Segnalazione, che implica una valutazione sulla sussistenza dei requisiti

essenziali della Segnalazione e sui contenuti per valutarne l’ammissibilità e poter quindi

accordare al Segnalante le tutele previste.

A seguito della valutazione preliminare di ammissibilità il Gestore può:

a. archiviare la Segnalazione in quanto inammissibile, dandone comunicazione al

Segnalante, ove ad esempio sussista uno dei seguenti motivi:

1. manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare

accertamenti;

2. accertato contenuto generico e non circostanziato della Segnalazione di illecito

tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti

corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far

comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

3. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte

illecite;

4. mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di

illeciti indicati all’art. 5 della presente Procedura (quali, ad esempio, la descrizione

dei fatti oggetto di segnalazione, le circostanze che hanno permesso di venire a

conoscenza di tali fatti);

5. Segnalazione avente ad oggetto fatti che, seppur riguardanti CBM S.p.A., non

rientrano nell’ambito di applicazione della presente Procedura (c.d. “segnalazioni

non inerenti”). In tal caso il segnalante verrà invitato ad inoltrare la segnalazione

alla funzione competente della Società per la gestione della tematica;

6. Segnalazione avente ad oggetto fatti già in precedenza noti e compiutamente

accertati, a cui la nuova Segnalazione non abbia aggiunto elementi nuovi

rispetto a quelli già in possesso o a quanto già conosciuto (c.d.” segnalazioni

superate”) oppure fatti per i quali siano già in corso indagini da parte di Pubbliche

Autorità (es. autorità giudiziarie e organi amministrativi).

Nel caso in cui la Segnalazione sia non adeguatamente circostanziata, il Gestore

può chiedere al Segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato.

b. avviare la relativa istruttoria qualora la Segnalazione abbia contenuto preciso,

circostanziato e verificabile, e faccia riferimento a fatti rilevanti. In questo caso il

Gestore si potrà avvalere del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni

interne quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un

loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni. Le strutture e funzioni

aziendali interessate all’attività di verifica garantiscono la massima tempestiva

collaborazione e sono tenute agli stessi obblighi di riservatezza e imparzialità cui è

tenuto il gestore delle Segnalazioni, assicurando la riservatezza dei dati personali

contenuti nella Segnalazione.

Il Gestore fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data in cui la persona

segnalante riceverà l’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi

dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Il Gestore deve astenersi in caso di conflitto di interessi ed è contestualmente tenuto a

segnalare tale conflitto alle funzioni competenti della Società, che provvederà a nominare

un altro soggetto incaricato per la gestione della segnalazione.

Il Gestore, con cadenza annuale, dovrà fornire al Consiglio di Amministrazione della Società

e all’Organismo di Vigilanza un’informativa avente ad oggetto tutte le eventuali

segnalazioni ricevute e i relativi esiti delle analisi. Qualora dovessero emergere

dall’informativa aree di debolezza e/o punti di miglioramento del sistema di controllo

interno e di gestione dei rischi, l’Organismo di Vigilanza di CBM SPA potrà richiedere alla

Società l’attuazione delle necessarie azioni di miglioramento.

 

8.1 SEGNALAZIONE CON ESITO POSITIVO

È la Segnalazione che, a seguito delle verifiche svolte, presenti elementi di fondatezza.

In tal caso, a chiusura delle indagini, il Gestore dovrà rivolgersi alle funzioni competenti della

Società, nel rispetto del sistema di procure in vigore, perché procedano con le verifiche sui

fatti segnalati e all’individuazione di quei provvedimenti e/o azioni che, nel caso concreto,

si rendano necessari a tutela della Società, ivi inclusi – sussistendone i presupposti – i

provvedimenti disciplinari nei confronti degli autori degli illeciti e/o delle irregolarità, già

previsti dal sistema disciplinare e sanzionatorio. Non spetta infatti al Gestore accertare le

responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità

o di merito su atti e provvedimenti adottati da CBM S.p.A. oggetto di Segnalazione, con il

rischio di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all’interno di CBM S.p.A.

o della magistratura.

 

8.2 SEGNALAZIONE CON ESITO NEGATIVO

Qualora, a seguito dell’attività istruttoria svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta

infondatezza della Segnalazione, il Gestore ne dispone l’archiviazione con adeguata

motivazione e ne dà notizia al Segnalante.

 

Art. 9- CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. 24/2023 e dalla presente procedura

si applicano alle persone di cui all’art. 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di

ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero

nell’ambito oggettivo di cui all’art. 4 della presente procedura;

- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente

procedura e, in generale, dal capo II del d.lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “malafede”, censurando

simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o

altrimenti recare pregiudizio sono fonte di responsabilità disciplinare e, in ogni caso, la

Società si riserva il diritto di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

Nel caso in cui venisse accertata, con sentenza di primo grado, la responsabilità penale

del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i reati commessi

con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false

riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente Procedura,

nonché al D. Lgs. 24/2023, non trovano applicazione e al Segnalante potrà essere irrogata

una sanzione disciplinare.

 

ART. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

10.1 CBM SPA garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante sin dalla

fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge.

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi,

direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza l’espresso

consenso scritto della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti

a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, le quali devono essere espressamente

autorizzate a trattare tali dati.

10.2 Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non

può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza

dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la

segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del

consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della

rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione della identità della persona segnalante

è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

10.3 Fermo quanto previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 24/2023, nei procedimenti avviati in

ragione di una segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua

richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di

osservazioni scritte e documenti.

10.4 CBM SPA garantisce, altresì, la riservatezza dell’identità delle persone coinvolte e

delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati

in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della

persona segnalante.

 

ART. 11 – DIVIETO DI RITORSIONE

11.1 Le persone indicate all’art. 3 della presente procedura non possono subire alcuna

ritorsione.

11.2 Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie

stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati

ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone indicate all’art. 3, si presume che

gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica

o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. L’onere di provare che tali condotte o

atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in

essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dalle persone indicate

all’art. 3, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una

segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia

conseguenza di tale segnalazione.

11.3 Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall’art. 17, co. 4, del d.lgs. n. 24/2023

e in particolare:

a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello

stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;

d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;

e. le note di merito negative o le referenze negative;

f. l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g. la coercizione, intimidazione, le molestie o l’ostracismo;

h. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro

a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a

detta conversione;

i. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

j. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i

pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e

la perdita dei redditi;

k. la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

l. l’annullamento di una licenza o di un permesso;

m. la richiesta di sottoporsi ad accertamenti psichiatrici o medici.

11.4 Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell’art. 17

del d.lgs. 24/2023.

 

ART. 12 – ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni, predisposta e/o pervenuta durante il

processo di gestione delle stesse, è strettamente riservata e confidenziale e viene archiviata

in totale sicurezza in conformità con le norme in vigore sul trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni è

tutelato ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento,

sono conservati e catalogati in appositi archivi cartacei e/o informatici, con gli opportuni

livelli di sicurezza e riservatezza, e mantenute per il periodo necessario al completamento

della verifica dei fatti esposti nella segnalazione e per successivi 5 anni a decorrere dalla

data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, salvo eventuali

procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinari, penali, contabili) nei

confronti del segnalato o del segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie).

In tal caso le informazioni relative alle segnalazioni saranno conservate per tutta la durata

del procedimento e fino allo spirare dei termini di impugnazione del relativo

provvedimento.

Tutte le segnalazioni, incluse quelle anonimizzate, saranno in ogni caso archiviate per 5

anni.

 

ART. 13 – SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI

Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera e), del

d.lgs. 231/2001, e richiamato nella Parte Generale del Modello 231, prevede, qualora ne

ricorrano i presupposti, sanzioni disciplinari:

a. nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o

discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti

della persona del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all’accertamento

dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o

indirettamente, alla segnalazione e che la abbiano ostacolata;

b. nei confronti del segnalato, per le responsabilità accertate;

c. nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati nella presente

procedura;

d. nei confronti dei propri dipendenti che abbiano effettuato una segnalazione

infondata con dolo o colpa grave, come previsto dalla legge;

e. nei confronti del gestore della segnalazione nel caso di mancato svolgimento delle

attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all’entità e gravità dei comportamenti

illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione

del rapporto di lavoro.

Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti ecc.) valgono i rimedi e le azioni di legge,

oltre alle clausole contrattuali di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell’art. 1456

c.c.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del

Segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice

penale e dell’art. 2043 c.c.

Per ulteriori dettagli, si fa rinvio al Modello organizzativo “231” e al Sistema Disciplinare della

Società.

 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel corso del procedimento titolare del trattamento dei dati (come definito dall’art. 4,

Regolamento UE 2016/679) è la Società.

Tutti i dati personali saranno trattati in conformità alla normativa vigente, secondo le

modalità dettagliate all’interno dell’Informativa Privacy, disponibile sul sito aziendale

all’interno della sezione apposita (www.campusbiomedicospa.it).

ART. 15 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele

previsti dalla presente Procedura e, in generale, dal d.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo

che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’art. 2113, co. 4, del Codice Civile.

Il Gestore rende conto nella Relazione Annuale, con modalità tali da garantire la

riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di

avanzamento.

Si rinvia al d.lgs. 24/2023 per quanto non espressamente previsto.

 

ART. 16 - DIVULGAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura sarà oggetto di formazione del personale ed è disponibile per la

consultazione in azienda, nonché accessibile in “formato elettronico” sul sito web aziendale

www.campusbiomedicospa.it.

CAMPUS BIO-MEDICO SPA ha predisposto e divulgato i canali per la segnalazione di

eventuali illeciti.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed

integrazioni successive della presente proced